(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria Parte I  -
                     n. 22 del 23 dicembre 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
 
                               Art. 1 
 
Sostituzione dell'art. 36-bis della legge regionale 2  gennaio  2007,
  n. 1 (Testo unico in materia di commercio) 
 
  1. L'art. 36-bis della l.r. 1/2007  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 36-bis (Carta di esercizio  e  Attestazione  annuale).  -  1.
L'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche e  su  aree
private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali,
manifestazioni  straordinarie  e  gli  operatori   cosiddetti   «alla
spunta», e' subordinato  al  possesso  della  Carta  di  esercizio  e
dell'Attestazione annuale di cui al presente articolo. 
  2.  La  Carta  di  esercizio   e'   un   documento   identificativo
dell'operatore  che  esercita  l'attivita'  di  commercio   su   aree
pubbliche contenente i dati,  dell'impresa  con  relativa  iscrizione
alla Camera  di  commercio,  industria  e  artigianato,  l'iscrizione
all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e gli  estremi
dei titoli abilitativi in possesso dell'operatore. 
  3.  La   Carta   di   esercizio   e'   compilata,   in   forma   di
autocertificazione,  dall'operatore  che  esercita   l'attivita'   di
commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative  del  commercio  a  livello
regionale,  rappresentate  in  tutti  i  Consigli  delle  Camere   di
commercio, industria e artigianato della  Liguria  ovvero  tramite  i
Centri di assistenza tecnica di cui all'art. 9. In caso  di  modifica
dei dati presenti nella  Carta  di  esercizio,  l'operatore  provvede
all'aggiornamento della Carta entro novanta  giorni  dall'intervenuta
modifica. 
  4. L'Attestazione annuale e' un  documento  rilasciato  dal  Comune
ovvero dalle Camere  di  commercio,  industria  e  artigianato  della
Liguria, sulla base di apposita convenzione in conformita'  a  quanto
previsto dalla vigente normativa statale, ovvero dall'Agenzia per  le
imprese di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  luglio
2010, n. 159 (Regolamento recante  i  requisiti  e  le  modalita'  di
accreditamento delle agenzie per le imprese, a  norma  dell'art.  38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), da' allegare  alla
Carta  di  esercizio  che  comprova  l'assolvimento  degli   obblighi
previdenziali ed assistenziali previsti dalle  vigenti  normative  in
relazione all'attivita' di commercio su  aree  pubbliche,  esercitata
negli ultimi  due  anni.  Deve  essere  sempre  esibita  in  caso  di
controllo. 
  5. I comuni verificano annualmente l'assolvimento degli obblighi di
cui al comma 4. Al fine di supportare  i  comuni,  la  verifica  puo'
essere effettuata, con le stesse modalita' adottate dai comuni, dalle
Organizzazioni o dai Centri di assistenza tecnica di cui al comma  3,
a titolo gratuito e sulla base di apposita convenzione in conformita'
a quanto previsto dalla vigente normativa statale. 
  6.  Il  subingresso  nell'autorizzazione  per  trasferimento  della
gestione  o  della  proprieta'  dell'azienda  e'   subordinata   alla
presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da
parte del cedente e del cessionario. 
  7. La partecipazione a fiere,  fiere  promozionali,  manifestazioni
straordinarie e mercati  su  aree  pubbliche  da  parte  di  soggetti
abilitati in altre regioni e' subordinata  alla  presentazione  della
Carta  di  esercizio  e  dell'Attestazione  annuale  anche  se   tali
documenti, nella regione in cui si e' ottenuto il titolo abilitativo,
non costituiscono un presupposto per  l'esercizio  dell'attivita'  di
commercio su aree pubbliche. 
  8.  Le  imprese  comunitarie  possono   presentare   documentazione
equivalente alla  Carta  di  esercizio  e  all'Attestazione  annuale,
rilasciata nello Stato membro d'origine. 
  Al fine di favorire l'acquisizione in via telematica della Carta di
esercizio  e  dell'Attestazione  annuale   da   parte   dei   sistemi
informatici delle amministrazioni pubbliche locali,  la  Regione,  in
conformita' al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
dell'amministrazione   digitale)   e   successive   modificazioni   e
integrazioni e, in particolare,  ai  principi  e  requisiti  previsti
dall'art. 50 del medesimo  decreto,  promuove,  senza  oneri  per  il
bilancio  regionale,  forme  di  raccordo  con   le   amministrazioni
periferiche dello Stato, con il sistema,delle autonomie  locali,  con
le associazioni degli operatori e, piu'  in  generale,  con  tutti  i
soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale. 
  10. La  Giunta  regionale  definisce  le  modalita'  attuative  del
presente articolo. 
  11. Nel caso di violazione del presente articolo  si  applicano  le
sanzioni di cui all'art. 143.».