(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria Parte I - n. 22 del 23 dicembre 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Sostituzione dell'art. 36-bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) 1. L'art. 36-bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 36-bis (Carta di esercizio e Attestazione annuale). - 1. L'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti «alla spunta», e' subordinato al possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale di cui al presente articolo. 2. La Carta di esercizio e' un documento identificativo dell'operatore che esercita l'attivita' di commercio su aree pubbliche contenente i dati, dell'impresa con relativa iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell'operatore. 3. La Carta di esercizio e' compilata, in forma di autocertificazione, dall'operatore che esercita l'attivita' di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria ovvero tramite i Centri di assistenza tecnica di cui all'art. 9. In caso di modifica dei dati presenti nella Carta di esercizio, l'operatore provvede all'aggiornamento della Carta entro novanta giorni dall'intervenuta modifica. 4. L'Attestazione annuale e' un documento rilasciato dal Comune ovvero dalle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria, sulla base di apposita convenzione in conformita' a quanto previsto dalla vigente normativa statale, ovvero dall'Agenzia per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalita' di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), da' allegare alla Carta di esercizio che comprova l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in relazione all'attivita' di commercio su aree pubbliche, esercitata negli ultimi due anni. Deve essere sempre esibita in caso di controllo. 5. I comuni verificano annualmente l'assolvimento degli obblighi di cui al comma 4. Al fine di supportare i comuni, la verifica puo' essere effettuata, con le stesse modalita' adottate dai comuni, dalle Organizzazioni o dai Centri di assistenza tecnica di cui al comma 3, a titolo gratuito e sulla base di apposita convenzione in conformita' a quanto previsto dalla vigente normativa statale. 6. Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprieta' dell'azienda e' subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte del cedente e del cessionario. 7. La partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni e' subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale anche se tali documenti, nella regione in cui si e' ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche. 8. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente alla Carta di esercizio e all'Attestazione annuale, rilasciata nello Stato membro d'origine. Al fine di favorire l'acquisizione in via telematica della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche locali, la Regione, in conformita' al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, ai principi e requisiti previsti dall'art. 50 del medesimo decreto, promuove, senza oneri per il bilancio regionale, forme di raccordo con le amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema,delle autonomie locali, con le associazioni degli operatori e, piu' in generale, con tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale. 10. La Giunta regionale definisce le modalita' attuative del presente articolo. 11. Nel caso di violazione del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 143.».